Il futuro incerto del genitore collocatario

29.08.2017

Nei prossimi anni, in tema di separazione e divorzi, si assisterà probabilmente ad un'inversione di tendenza con la preferenza per l'affidamento condiviso paritario in luogo dell'affidamento condiviso con prevalente collocazione del figlio minorenne presso uno degli ex-coniugi.

L'affidamento condiviso paritario dei minori verte sulla decisione di domiciliare il figlio presso ciascun genitore al fine di garantirgli la possibilità di frequentare in maniera più equilibrata sia il padre sia la madre. Spetta pertanto al minore, tenuto conto delle proprie primarie esigenze e previo accordo con entrambi i genitori, scegliere quanto tempo trascorrere con l'uno e l'altro.

L'opzione per l'affidamento condiviso paritario comporta altresì delle conseguenze per quel che concerne il diritto all'assegno di mantenimento a favore del figlio.
Essendo infatti il figlio collocato in modo paritario presso entrambi i genitori, il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2000/2017, ha infatti statuito come quest'ultimi siano obbligati a farsi carico interamente delle spese di convivenza per il tempo in cui il minore sarà presso di loro.

Viene pertanto meno l'obbligo gravante sul genitore non collocatario di corrispondere mensilmente all'altro coniuge un assegno di mantenimento a favore del figlio.

Resta salvo l'obbligo di suddivisione tra gli ex-coniugi delle spese straordinarie quali, a titolo esemplificativo, quelle mediche e sanitarie.


Per avere consulenza sul caso specifico l'Avv. Avoni riceve su appuntamento nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio. Il primo incontro è conoscitivo.


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