Patente sospesa: come tutelarsi

01.12.2017

Nel caso di ricevimento di un'ordinanza prefettizia di sospensione della patente è opportuno conoscere gli strumenti di tutela a disposizione del trasgressore.

L'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione della patente va impugnata con ricorso innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, ovvero quello del luogo in cui è avvenuto il fatto contestato. Il ricorso va proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza prefettizia.

Come motivo di ricorso si adduce spesso la tardiva emissione del provvedimento di sospensione della patente con conseguente suo annullamento. Sul punto l'art. 223 C.d.S. stabilisce solo che l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente, tenuto conto della sua funzione cautelativa, vada adottato entro un termine ragionevole.

La giurisprudenza della Cassazione è intervenuta facendo chiarezza sul significato da attribuire all'espressione "termine ragionevole", ritenendo tale il termine di 90 giorni dalla contestazione dell'illecito.

Del resto l'art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce in generale che sia da considerare normale per l'adozione di un provvedimento della Pubblica Amministrazione il termine di 90 giorni.

In conclusione l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente, qualora sia stata emessa oltre il termine di 90 giorni dall'avvenuta contestazione dell'illecito, non è più idonea a svolgere la sua funzione cautelare e, pertanto, va annullata.


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