Balconi e spese di manutenzione

13.10.2017

Quando si rendono necessarie opere di manutenzione dei balconi è importante sapere su quali condomini gravino le relative spese. Occorre al riguardo distinguere tra balconi cd. aggettanti e balconi cd. incassati.  

I primi sono considerati dei prolungamenti dell'appartamento da cui vi si accede così che costituiscono un bene di proprietà esclusiva del proprietario della relativa unità immobiliare, sul quale conseguentemente gravano le spese per le opere di manutenzione.

I secondi, al contrario, si aprono sulla facciata dell'edificio senza tuttavia costituire una sporgenza rispetto all'unità immobiliare. Tale tipologia di balconi è costituita da una soletta che funge, non solo da calpestio per il condomino sovrastante, ma altresì da copertura per quello sottostante. Ne consegue che, dovendo detta soletta essere considerata una parte comune dell'edificio ex art. 1117 c.c., le spese per i relativi interventi di manutenzione dovranno necessariamente ripartirsi tra il condomino del piano superiore e quello del piano inferiore.

Discorso diverso riguarda invece le fioriere e qualsiasi altro elemento decorativo della parte frontale di un condominio, le cui spese per le opere di manutenzione vanno ripartite tra tutti i condomini sulla base delle rispettive tabelle millesimali in quanto costituiscono parti comuni dell'edificio.  La ragione si rinviene nel fatto che tali elementi decorativi accrescono il pregio architettonico del condominio avendo una funzione prettamente estetica.


Per avere consulenza sul caso specifico l'Avv. Avoni riceve su appuntamento nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio. Il primo incontro è conoscitivo.

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